"Istituzione del "Giorno della Memoria"
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di
cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie,
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei
fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole
di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia
la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia
nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi
non possano mai più accadere
Legge 20 luglio 2000, n. 211
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