|
[Compiti
a casa]
[Le
domande degli studenti]
Quali sono le fonti del diritto per i giusnaturalisti?
LE
FONTI DEL DIRITTO PER IL GIUSNATURALISMO
Il
termine “giusnaturalismo” (dal latino ius
= diritto e naturalis=
naturale) indica la dottrina filosofica che afferma l’esistenza di
un “diritto di natura”, cioè di un insieme di norme o
prescrizioni diverse da quelle poste
dallo stato (diritto positivo).
In tal senso il giusnatuaralismo si oppone al “positivismo
giuridico” che ritiene che non esistano norme naturali valide di
per sé (senza uno stato e un ordinamento giuridico che le emani e
le faccia rispettare) e superiori alle leggi positive.
Il
giusnaturalismo ritiene che esistano principi condivisibili e norme
di comportamento universali e metastorici: essi precedono gli stati
(che cambiano nello spazio e nel tempo) e devono essere la misura
delle norme statuali. Anzi, per il giusnaturalismo, una legge
positiva è giusta solo se non entra in contrasto con le norme
naturali. Ad esempio la pena di morte, per quanto voluta e
legittimata dalla libera e democratica volontà di un popolo e,
dunque, di fatto giusta
(legge positiva), nella
prospettiva giusnaturalistica può essere dichiarata ingiusta perché
violerebbe una presunta norma naturale (cioè universale e
metastorica): non uccidere.
La
prima formulazione del giusnaturalismo e di una distinzione tra
“giusto per natura” e “giusto per legge” si trova nella
sofistica greca. Ippia
e Antifonte, ad esempio, sottolineando la differenza tra le leggi
dei vari stati che cambiano a seconda del contesto storico e della
collocazione geografica (per Atene è giusto ciò che per Sparta è
ingiusto) ammettono l’esistenza di un “giusto per natura”
inteso come ciò che è conforme alla ragione umana, intesa come
principio universale e assoluto, dal momento che gli uomini sono
tutti uguali per natura, cioè in virtù della comune ragione che li
unifica.
Questa
considerazione ci consente di affrontare il problema fondamentale
del giusnaturalismo: una volta ammesse delle leggi universali e
metastoriche, cioè “naturali” che cosa si intende con
“natura”? Qual è, in altri termini, la fonte
del diritto naturale? Il positivismo giuridico non incorre in questo
problema perché nega l’esistenza di una “natura” universale e
comune a tutti gli uomini che precede gli stati quali formazioni
storiche e nega l’esistenza di norme assolute, cioè sciolte dalla
relatività dello spazio e del tempo. Per il positivismo giuridico
la fonte del diritto e della norma è l’ordinamento giuridico dei
vari stati: le norme pertanto sono storicamente determinate e
variano con il variare delle comunità statuali.
Nella storia del pensiero filosofico e giuridico possiamo
rintracciare almeno tre varianti di giusnaturalismo che si
distinguono proprio per il loro diverso modo di intendere la
“natura” quale fonte ultima della norma giuridica:
il
giusnaturalismo che ammette una legge naturale stabilita dalla
divinità e rivelata gli uomini;
il
giusnaturalismo che ammette una legge naturale in senso stretto, cioè
fondata su una sorta di istinto naturale o animale;
il
giusnaturalismo che ammette una legge naturale nel senso di
“razionale”, cioè una legge fondata sulla comune natura
dell’uomo inteso come animale razionale. La fonte ultima della
norma, in questo caso, sarebbe la ragione umana che prescrive a se
stessa il suo comportamento.
Divinità,
natura fisica e ragione: sono questi i tre principi su cui si basano
le principali forme di giusnaturalismo o diritto naturale. Per
quanto profondamente diverse, queste tre prospettive sono accomunate
dal fatto che ammettono un principio superiore e anteriore allo
stato concepito come limite invalicabile e inviolabile, come un
valore naturale
intangibile, un ordine della natura
da rispettare e a cui la storia
nel suo variare deve conformarsi.
La
versione naturalistica del giusnaturalismo trova la sua prima
formulazione nel giurista romano Ulpiano che intendeva la natura
come l’istinto presente in ogni essere animato. La versione
razionalistica trova la sua emblematica formulazione in Cicerone che
si ispira all’idea stoica secondo cui la natura è governata da
una legge razionale, da un logos;
in base a questa idea Cicerone sostiene l’esistenza di una
legge immutabile ed eterna, eguale in tutti i tempi e luoghi e
fondata sulla ragione
umana: l’uomo non può violarla se non rinnegando la sua stessa
natura di essere razionale.
Il
pensiero cristiano- medioevale riprese il giusnaturalismo
naturalistico di Ulpiano e quello
razionalistico di Cicerone e sviluppò, accanto ad essi, una terza
versione di questa dottrina che identificava il diritto naturale con
la legge rivelata da Dio a Mosè. Con Tommaso d’Aquino il
giusnaturalismo trova una formulazione rigorosa e sintetica: la
“legge naturale” è interpretata come l’ordine imposto da Dio
nell’universo e che è presente nella ragione umana. La legge di
natura in Tommaso deriva da Dio, è insita nella natura creata ed è
rivelata alla ragione umana.
La
posizione di Tommaso è alla base del giusnaturalismo cattolico contemporaneo
che rifiuta l’idea di una relatività e variabilità storica dei principi
del comportamento umano con la conseguente idea che le norme etiche
e giuridiche possano essere il frutto di “contrattazioni” parlamentari
e di convenzioni o patti che variano nel tempo e nello spazio.
Torna all'indice
delle domande
|